Il 3 novembre 2019 è entrata in vigore la Legge 128/2019 (GU n. 257 del 2 novembre 2019) che ha, tra l’altro, modificato ed integrato l’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in materia di end of waste, ossia cessazione della qualifica di rifiuto.

L’art. 14-bis, introdotto grazie all’azione di varie associazioni di categoria, prevede in particolare, che, qualora per alcune tipologie di rifiuti non siano stati stabiliti a livello europeo e nazionale i criteri per la loro gestione come “end of waste”,  le Regioni (o le Province se delegate) possono rilasciare – e quindi anche rinnovare – le autorizzazioni “caso per caso”, nel rispetto di specifiche condizioni e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori.

I provvedimenti autorizzatori devono essere comunicati dalle autorità che li hanno rilasciati all’ISPRA che, attraverso le ARPA territorialmente competenti, svolgerà controlli a campione.

Si ricorda che la norma in esame si è resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, con la quale i giudici avevano affermato che la competenza al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso” in materia di end of waste, spettava esclusivamente allo Stato e non anche alle Regioni, determinando, in tal modo,  una situazione di grave incertezza e, in alcuni casi, di blocco delle attività tra gli operatori del settore.