Il Consiglio di Stato afferma che “se un materiale normalmente qualificato come rifiuto, soddisfa le condizioni del “sottopro- dotto” ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06” esso potrà essere riutilizzato come tale e potrà quindi non essere più considerato un rifiuto, anche se iscritto nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). In linea con questo “obbligo” di soddisfare le condizioni di cui all’art. 184 bis, il legislatore ha già adottato un decreto ministeriale e una legge che disciplinano come sotto- prodotto le terre e rocce da scavo. Ci aspetteremmo perciò che anche per il fresato d’asfalto venisse emanato un apposito decreto che lo disciplini come sottoprodotto ma il Ministero dell’Ambiente che ha deciso di imboccare una via diversa e di optare per l’End of Waste (art. 184 ter del D.Lgs. 152/06). Proprio in questi giorni infatti si sono aperti i tavoli di discussione tra le parti e SITEB, insieme ad ANCE e Confindustria, è invitato ad esprimere la propria opinione.
Una bozza del “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” è già sui nostri tavoli e rappresenta la proposta ministeriale al problema della gestione del fresato ma contiene parecchi punti oscuri ed un eccesso di prescrizioni e controlli che se attuati in toto rischiano di rendere ancor più complicata la gestione dell’end of waste rispetto a quella già eccessiva dei rifiuti.
Il tavolo è aperto; vediamo come evolve la situazione.