DM DI EOW PER I RIFIUTI INERTI C&D E DI ORIGINE MINERALE

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che stabilisce i criteri specifici per i quali, i rifiuti inerti, provenienti dalle attività di costruzione e di demolizione (rifiuti C&D), e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

il provvedimento, di seguito allegato, è ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di questo decreto sostanzialmente ricalca i precedenti decreti di EoW; (pochi articoli e alcuni allegati), ma contiene una novità importante ovvero una fase di monitoraggio e verifica di centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale sarà possibile la revisione dei criteri per tenere conto delle evidenze emerse.
Durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni.
Gli operatori (ovvero i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni inviando un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di adeguamento.
IL FRESATO D’ASFALTO (EER170302) RIENTRA TRA I RIFIUTI INTERESSATI ESSENDO INSERITO NELLA TAB1 MA PER ESSO NULLA CAMBIA.
In allegato il DM approvato dal MITE

LEGGI Decreto_EOW_C&

 

 

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