Il SITEB, facendosi portavoce delle istanze presentate da alcune Aziende associate interessate, ho formulato all’Agenzia delle Entrate, Settore Fiscalità Diretta, uno specifico quesito che riguarda la concessione del Credito di imposta alle Aziende del Mezzogiorno che operano nel settore “Costruzioni” con codice ATECO 42.11.00 “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali e che effettuano investimenti in beni strumentali.
Ciò in quanto, a seguito di una prima interpretazione dell’Agenzia Regionale della Puglia, è sembrato “logico” equiparare le imprese di “Costruzioni stradali” alle imprese del settore “Trasporti” per le quali invece il credito non spetta.
Analizzando tuttavia la circolare della stessa Agenzia delle Entrate che si rifà alle disposizioni comunitarie si evince quanto di seguito:

Per espressa previsione del comma 100 della citata Legge  n. 208/15 e di quanto riportato nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, “l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”.

Nella “Premessa” contenuta nella stessa circolare 34/E, si rinvia all’osservanza delle norme previste nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

L’art. 13 del citato regolamento “Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale” prevede l’esclusione dalle agevolazioni del settore “Trasporti e delle relative infrastrutture”. Nello stesso Regolamento, all’art. 2 punto 45)  è riportata la definizione del “Settore Trasporti” con la quale si dà evidenza delle attività comprese, inequivocabilmente, in tale Settore, ai sensi della NACE REV.2 : codici dal “49 al “51” (NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d’acqua; NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale).

La versione nazionale della classificazione “NACE Rev. 2” è riportata,  in forma esattamente speculare, nella classificazione ATECO 2007, che identifica con gli stessi codici e descrizioni, le attività riconducibili al settore Trasporti Sezione H “Trasporto e magazzinaggio”, escludendo l’attività di “Costruzioni, manutenzione e riparazione di strade, ferrovie, porti, campi da aviazione” identificate invece nel codice Ateco 42.11.00.

Alla luce di quanto rappresentato, le imprese operanti nel settore “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” con codice ATECO 42.11.00, hanno diritto a beneficiare dell’agevolazione essendo espressamente distinte dalle imprese che operano nel settore “dei trasporti e delle relative infrastrutture”, che al contrario, si occupano di logistica e trasporti intesi in quanto tali e classificate con codice ATECO dal “49 al 51”.

In relazione all’impatto che la disposizione contenuta nel comma 100 citato avrebbe sulle imprese nostre associate e classificate al Codice Ateco 42.11.00, nel sottolineare che molte di esse hanno già ottenuto dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento autorizzativo alla fruizione dell’agevolazione in oggetto, SITEB auspica un rapido e risolutivo intervento dell’Agenzia, al fine di evitare ulteriori penalizzazioni del settore, anche in termini di danno patrimoniale.