ILLEGITIMA LA REVISIONE DEL PREZZO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1343/2022, ha confermato la revoca di aggiudicazione di alcuni lotti di una gara, disposta da una Stazione Appaltante nei confronti di un operatore che pretendeva, in fase di gara, la rimodulazione dell’importo a base d’asta imputando la variazione al caro prezzi dei materiali. Si tratta di un appalto di fornitura di materiale sanitario per i disabili ma la sentenza vale in senso lato
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Il giudice amministrativo con tale sentenza ha precisato che non sussiste alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando, prima della stipula del contratto, le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.
La predetta pretesa di rimodulazione del corrispettivo, infatti, altera il confronto tra gli operatori premiando il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo, salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte. A tal fine, le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o, come nel caso di specie, la non accettazione della stipula ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.
A supporto di tale posizione, la sentenza in commento richiama anche la recente pronuncia dello stesso
TAR Lombardia – sede di Brescia (sentenza n. 232 del 10 marzo 2022) che ha sancito i medesimi principi.
sentenza n.1343 del 10 giugno 2022