Il Decreto di End of Waste, relativo al fresato d’asfalto, è sta- to licenziato in data 22 febbraio dalla Commissione Europea dopo 90 gg. senza alcun parere circostanziato. Significa che nessuno ha posto osservazioni rilevanti tali da richiederne il rinvio ad una nuova inchiesta. Il documento attualmente è al- l’ufficio legislativo del Ministero Ambiente che lo inoltrerà alla Corte dei Conti per una verifica finanziaria. La Corte avrà 30 giorni di tempo per verificare che non ci siano aggravi di costi per lo Stato. L’iter si concluderà con la pubblicazione su GU dopo di ché diventerà operativo. La speranza è che il recente terremoto politico non blocchi in Italia quello che non ha bloccato l’Europa.

Il decreto, titolato: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” consentirà agli operatori di gestire gli aspetti collegati al riutilizzo del fresato da pavimentazione stradale permettendone l’effettivo reimpiego.

Il provvedimento è finalizzato ad attuare quanto previsto ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo rubricato “cessazione della qualifica di rifiuto” (di seguito anche end of waste), introdotto nell’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. In particolare, l’articolo 184-ter, c. 1 dispone che “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza;

c) la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
In sintesi, il comma 1 assoggetta la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che la sostanza, all’esito di una attività di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), corrisponda a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma.

Considerate le specificità del fresato, sia sotto il profilo ambientale che economico, il Ministero ha ritenuto opportuno procedere, a livello nazionale, all’individuazione di criteri per definire la cessazione della qualifica di rifiuto attraverso l’emanazione di uno specifico decreto.

L’obiettivo perseguito con l’intervento normativo riguarda pertanto la definizione di procedure e modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente.

Lo schema di regolamento si compone di 6 articoli e di due allegati, le cui disposizioni sono di seguito riassunte:
❯ articolo 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) che individua l’oggetto del regolamento in esame, specificando che quest’ultimo non trova applicazione nel caso di conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006;

❯ articolo 2 (“Definizioni”) che rimanda alle definizioni di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006, così come integrate dalle ulteriori definizioni recate dall’articolo stesso;

❯ articolo 3 (“Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto”) che rinvia all’Allegato 1, parti A) e B), per l’individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, specificando altresì che, a tal fine, il conglomerato bituminoso deve rispondere agli standard previsti dalle disposizioni comunitarie;

❯ articolo 4 (“Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni”) che prevede che i produttori di granulato di conglomerato bituminoso debbano redigere, all’esito del processo di produzione, una dichiarazione di conformità (DDC) sul modello di quella prevista dall’Allegato 2, attestante il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che i produttori debbano conservare tale dichiarazione, unitamente ad un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ai fini delle successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento stesso;
❯  articolo 5 (“Sistema di gestione ambientale”) che prevede disposizioni specifiche per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da un organismo accreditato;

❯  articolo 6 (“Norme transitorie e finali”) che prevede la procedura di adeguamento alla nuova disciplina per i produttori, stabilendo altresì che, nelle more, si applicano i criteri di cui all’articolo 3 del regolamento, attestati dai produttori stessi ai sensi dell’articolo 4;

❯  allegato 1 che individua gli scopi di utilizzo del conglomerato bituminoso di recupero (parte A) nonché le verifiche sui rifiuti in ingresso all’impianto, le modalità di prelievo dei campioni ed i parametri e limiti massimi di concentrazione ammissibile affinché il conglomerato possa considearsi prodotto di recupero (parte B);

❯  allegato 2 che riporta il modello di dichiarazione di conformità (DDC) che reca l’anagrafica del produttore e le relative dichiarazioni sulle caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso.

L’approvazione del regolamento dovrebbe finalmente mettere fine ad una gestione del fresato d’asfalto esposta ad interpretazioni, che, in quanto tali, la rendono totalmente in- certa. SITEB fornirà ai propri Associati il necessario supporto per la corretta implementazione delle procedure previste dal Regolamento.