DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 25
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione  della  salute  e  della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  della  salute,  dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri,  della  giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita'
produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  Il  titolo  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come  modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora
in  avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito
dal seguente:
  "Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42,   98/24   e   99/38   riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro".
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E).
          Note alle premesse:
              -   L'art   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti.
              -  La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          131 del 5 maggio 1998.
              -   La   legge   29 dicembre   2000,  n.  422,  recante
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2000",  e'  pubblicata  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16. I
          commi  l  e  2  dell'articolo 1 della succitata legge cosi'
          recitano:
              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  decreti  legislativi recanti le norme occorrenti
          per  dare  attuazione alle direttive comprese negli elenchi
          di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva".
              -  L'allegato  A  della  citata  legge  n. 422 del 2000
          riporta  l'elenco  delle  direttive  da attuare con decreto
          legislativo.
              -  Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.   626,  e'  il  seguente:  "Attuazione  delle  direttive
          89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
          90/270/CEE,  90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE, e
          99/38/CE,  riguardanti  il  miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori durante il lavoro". Il testo
          del  decreto  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
          Note all'art. 1:
              -   Il   decreto  legislativo  19 marzo  1996,  n.  242
          (Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto   legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, recante attuazione di direttive
          comunitarie  riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro)  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104.

                              Art. 2.
  1.  Al  titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il
seguente:

                           "Titolo VII-bis
                    PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

  Art.  60-bis  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il presente titolo
determina  i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  che derivano, o possono
derivare,  dagli  effetti  di  agenti  chimici  presenti sul luogo di
lavoro  o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.
  2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti
gli  agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte  salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono  provvedimenti  di  protezione  radiologica regolamentati dal
decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
  3.   Per  gli  agenti  cancerogeni  sul  lavoro,  si  applicano  le
disposizioni   del  presente  titolo,  fatte  salve  le  disposizioni
specifiche  contenute  nel  titolo  VII  del  decreto  legislativo n.
626/94,  come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
66.
  4.  Le  disposizioni  del  presente titolo si applicano altresi' al
trasporto  di  agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche  contenute  nei  decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15
maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del
codice  IMDG  del  codice  IBC  e  nel  codice  IGC,  quali  definite
dall'articolo 2   della   direttiva   93/75/CEE,  nelle  disposizioni
dell'accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di merci
pericolose  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto   delle   sostanze   pericolose   sul  Reno  (ADNR),  quali
incorporate  nella  normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per  il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25
maggio 1998.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si applicano alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalla normativa specifica.
  Art.  60-ter  (Definizioni).  -  1.  Ai fini del presente titolo si
intende per:
    a)  agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli   sia  nei  loro  miscugli,  allo  stato  naturale  o  ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi  attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato;
    b) agenti chimici pericolosi:
      1)  agenti  chimici  classificati  come  sostanze pericolose ai
sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modifiche,  nonche'  gli  agenti  che  corrispondono  ai  criteri  di
classificazione  come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
      2)  agenti  chimici  classificati  come preparati pericolosi ai
sensi  del  decreto  legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche,   nonche'   gli   agenti  che  rispondono  ai  criteri  di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
      3)  agenti  chimici  che,  pur  non essendo classificabili come
pericolosi,  in  base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio
per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  a  causa  di loro
proprieta'  chimico-fisiche  chimiche  o tossicologiche e del modo in
cui  sono  utilizzati  o  presenti  sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
    c)  attivita'  che  comporta  la presenza di agenti chimici: ogni
attivita'  lavorativa  in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
prevede  l'utilizzo,  in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la
produzione,  la  manipolazione,  l'immagazzinamento,  il  trasporto o
l'eliminazione  e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attivita' lavorativa;
    d)   valore   limite   di   esposizione   professionale:  se  non
diversamente   specificato,  il  limite  della  concentrazione  media
ponderata  nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della
zona  di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo  di  riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato VIII-ter;
    e)  valore  limite  biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato  mezzo  biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato VIII-quater;
    f)  sorveglianza  sanitaria: la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro;
    g)  pericolo:  la  proprieta'  intrinseca di un agente chimico di
poter produrre effetti nocivi;
    h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
  Art.  60-quater (Valutazione dei rischi). - 1. Nella valutazione di
cui  all'art.  4,  il  datore  di  lavoro  determina, preliminarmente
l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro
e  valuta  anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti  dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione
in particolare:
    a) le loro proprieta' pericolose;
    b)  le  informazioni  sulla  salute  e  sicurezza  comunicate dal
produttore  o  dal  fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e
16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
    c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
    d)  le  circostanze  in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
    e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici;  di  cui  un  primo  elenco  e'  riportato  negli allegati
VIII-ter ed VIII-quater;
    f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
    g)  se  disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
  2.  Nella  valutazione  dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 60-quinquies e, ove
applicabile,   dell'articolo 60-sexies.  Nella  valutazione  medesima
devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per
le  quali  e'  prevedibile  la possibilita' di notevole esposizione o
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute
e  la  sicurezza,  anche dopo che sono state adottate tutte le misure
tecniche.
  3.  Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu'  agenti  chimici  pericolosi,  i rischi sono valutati in base al
rischio  che  comporta  la  combinazione  di  tutti i suddetti agenti
chimici.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  decreti  legislativi  3
febbraio  1997,  n.  52,  e  16  luglio  1998,  n.  285, e successive
modifiche,  il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
  5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la  natura  e  l'entita'  dei  rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi    rendono   non   necessaria   un'ulteriore   valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
  6.  Nel  caso  di  un'attivita'  nuova  che comporti la presenza di
agenti  chimici  pericolosi,  la  valutazione  dei  rischi  che  essa
presenta  e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente.  Tale  attivita'  comincia  solo  dopo  che  si  sia
proceduto   alla   valutazione   dei   rischi  che  essa  presenta  e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
  7.  Il  datore  di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque,  in  occasione  di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa  superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.
  Art.  60-quinquies  (Misure  e principi generali per la prevenzione
dei  rischi).  -  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
devono   essere  eliminati  i  rischi  derivanti  da  agenti  chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
    a)  progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
    b)  fornitura  di  attrezzature  idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
    c)  riduzione  al  minimo  del  numero  di  lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
    d)   riduzione   al   minimo   della   durata  e  dell'intensita'
dell'esposizione;
    e) misure igieniche adeguate;
    f)  riduzione  al  minimo  della quantita' di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
    g)  metodi  di  lavoro  appropriati  comprese le disposizioni che
garantiscono  la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e  nel  trasporto  sul  luogo  di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
  2.  Se  i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione  al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle  modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la
salute  dei  lavoratori  e  che  le  misure  di  cui  al comma 1 sono
sufficienti  a  ridurre  il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.
  Art.  60-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).
-  1.  Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e  della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 60-bis, provvede affinche'
il  rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora
la  natura  dell'attivita'  lo  consenta, con altri agenti o processi
che,  nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute  dei  lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente
di  eliminare  il  rischio  attraverso  la  sostituzione il datore di
lavoro  garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
    a)  progettazione  di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
    b)  appropriate  misure  organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
    c)  misure  di  protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione  individuali,  qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
    d)  sorveglianza  sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli
60-decies e 60-undecies.
  2.  Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di  un  adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro,   periodicamente   ed   ogni  qualvolta  sono  modificate  le
condizioni   che   possono  influire  sull'esposizione,  provvede  ad
effettuare  la  misurazione  degli  agenti  che possono presentare un
rischio  per  la  salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui e'
riportato  un  elenco  non  esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in
loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento
ai   valori   limite  di  esposizione  professionale  e  per  periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
  3.   Se   e'   stato  superato  un  valore  limite  di  esposizione
professionale  stabilito  dalla normativa vigente il datore di lavoro
identifica  e  rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente
le misure appropriate di prevenzione e protezione.
  4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la  sicurezza  dei  lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni  effettuate  ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi   conseguenti   alla   valutazione   dei   rischi   di   cui
all'articolo 60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi  generali  di  prevenzione e protezione, il datore di lavoro
adotta  le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni,   compresi   l'immagazzinamento,   la   manipolazione   e
l'isolamento   di  agenti  chimici  incompatibili  fra  di  loro;  in
particolare,  il  datore  di  lavoro  previene sul luogo di lavoro la
presenza  di  concentrazioni  pericolose  di  sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
  5.  Laddove  la  natura  dell'attivita'  lavorativa non consenta di
prevenire   sul   luogo  di  lavoro  la  presenza  di  concentrazioni
pericolose   di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose  di
sostanze   chimicamente  instabili,  il  datore  di  lavoro  deve  in
particolare:
    a)  evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar
luogo  a  incendi  ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che  potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
    b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste  dalla  normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  in  caso  di incendio o di
esplosione  dovuti  all'accensione  di  sostanze  infiammabili, o gli
effetti   dannosi   derivanti  da  sostanze  o  miscele  di  sostanze
chimicamente instabili;
  6.  Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro
ed  adotta  sistemi  di protezione collettiva ed individuale conformi
alle   disposizioni   legislative   e  regolamentari  pertinenti,  in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
  7.  Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo  degli  impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione  sistemi  e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio  di  esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
  8.  Il  datore  di  lavoro informa i lavoratori del superamento dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e
delle   misure   di  prevenzione  e  protezione  adottate  e  ne  da'
comunicazione all'organo di vigilanza.
  Art. 60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al
decreto  ministeriale  10  marzo  1998,  il  datore  di  lavoro,  per
proteggere  la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di  incidenti  o  di  emergenze  derivanti  dalla  presenza di agenti
chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro,  predispone procedure di
intervento  adeguate  da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure  comprendono  esercitazioni  di  sicurezza  da  effettuarsi  a
intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di
pronto soccorso.
  2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di   assistenza,  di  evacuazione  e  di  soccorso  e  ne  informa  i
lavoratori.  Il  datore  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
  3.  Ai  lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita'  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di  protezione  individuale  ed idonee attrezzature di intervento che
devono  essere  utilizzate  sino  a  quando  persiste  la  situazione
anomala.
  4.  Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi  d'allarme  e  altri  sistemi  di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
  5.  Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui
al  decreto  10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano
vanno inserite:
    a)  informazioni  preliminari  sulle  attivita' pericolose, sugli
agenti  chimici  pericolosi,  sulle  misure per l'identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti  per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
    b)  qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti  o  che  possano  derivare  dal  verificarsi di incidenti o
situazioni  di  emergenza,  comprese  le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
  6.  Nel  caso  di  incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
  Art.  60-octies  (Informazione e formazione per i lavoratori). - 1.
Fermo  restando  quanto  previsto agli articoli 21 e 22, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano
di:
    a)   dati  ottenuti  attraverso  la  valutazione  del  rischio  e
ulteriori  informazioni  ogni qualvolta modifche importanti sul luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
    b)  informazioni  sugli  agenti  chimici  pericolosi presenti sul
luogo  di  lavoro,  quali  l'identita'  degli agenti, i rischi per la
sicurezza  e  la  salute,  i  relativi  valori  limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
    c)  formazione  ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da  intraprendere  per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul
luogo di lavoro;
    d)  accesso  ad  ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione   dal   fornitore   ai  sensi  dei  decreti  legislativi
3 febbraio  1997,  n.  52  e  16 luglio  1998,  n.  285, e successive
modifiche.
  2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
    a)  fornite  in  modo adeguato al risultato della valutazione del
rischio  di  cui  all'articolo  60-quater.  Tali informazioni possono
essere  costituite  da  comunicazioni  orali  o  dalla  formazione  e
dall'addestramento   individuali  con  il  supporto  di  informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
    b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
  3.  Laddove  i  contenitori  e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi  utilizzati  durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali   di   sicurezza  in  base  a  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo  14 agosto  1996,  n.  493,  il datore di lavoro provvede
affinche'  la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture
e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
  4.  Il  produttore  e  il fornitore devono trasmettere ai datori di
lavoro   tutte   le   informazioni  concernenti  gli  agenti  chimici
pericolosi  prodotti  o  forniti secondo quanto stabilito dai decreti
legislativi  3 febbraio  1997  n.  52,  e  16 luglio  1998, n. 285, e
successive modifiche.
  Art.  60-novies  (Divieti).  -  1.  Sono  vietate la produzione, la
lavorazione  e  l'impiego  degli  agenti  chimici  sul  lavoro  e  le
attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
  2.  Il  divieto  non  si  applica  se  un  agente e' presente in un
preparato,  o  quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
  3.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  possono essere
effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita':
    a)  attivita'  a  fini  esclusivi  di  ricerca  e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
    b)  attivita'  volte  ad  eliminare  gli  agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
    c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
  4.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al presente titolo, nei
casi  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  il datore di lavoro evita
l'esposizione  dei  lavoratori,  stabilendo che la produzione e l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un  sistema  chiuso  dal  quale  gli  stessi  possono  essere rimossi
soltanto  nella misura necessaria per il controllo del processo o per
la manutenzione del sistema.
  5.  Il  datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al  comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  che la rilascia sentito il
Ministero  della  salute  e  la  regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
    a) i motivi della richiesta di deroga;
    b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
    c) il numero dei lavoratori addetti;
    d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
    e)  misure  previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.
  Art.  60-decies  (Sorveglianza  sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto
previsto  dall'articolo  60-quinquies,  comma 2, sono sottoposti alla
sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 16 i lavoratori esposti
agli  agenti  chimici  pericolosi  per  la  salute  che rispondono ai
criteri  per  la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
    a) prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta
esposizione;
    b) periodicamente,  di  norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa   decisa  dal  medico  competente  con  adeguata  motivazione
riportata  nel  documento  di  valutazione  dei rischi e resa nota ai
rappresentanti  per  la  sicurezza  dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
    c)  all'atto  della  cessazione  del  rapporto di lavoro. In tale
occasione   il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le
eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da
osservare.
  3.  Il  monitoraggio  biologico  e'  obbligatorio  per i lavoratori
esposti  agli  agenti  per  i quali e' stato fissato un valore limite
biologico.  Dei  risultati  di  tale  monitoraggio viene informato il
lavoratore  interessato.  I  risultati  di tal monitoraggio, in forma
anonima,  vengono  allegati  al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
  4.  Gli  accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
  5.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta   misure  preventive  e  protettive  particolari  per  singoli
lavoratori   sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici  e
biologici  effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del  lavoratore  secondo  le  procedure  dell'articolo  8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
  6.  Nel  caso  in  cui  all'atto  della  sorveglianza  sanitaria si
evidenzi,  in  un  lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in
maniera   analoga  ad  uno  stesso  agente,  l'esistenza  di  effetti
pregiudizievoli  per  la  salute  imputabili  a tale esposizione o il
superamento  di  un  valore  limite  biologico,  il medico competente
informa  individualmente  i  lavoratori  interessati  ed il datore di
lavoro.
  7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
    a)  sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 60-quater;
    b)  sottoporre  a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
    c)  tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
    d)  prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito
un'esposizione simile.
  8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti   e   periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria  diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.
  Art.  60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). - 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 60-decies
istituisce  ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita
presso  l'azienda,  o  l'unita'  produttiva,  secondo quanto previsto
dall'articolo 17,  comma  1,  lettera  d),  e  fornisce al lavoratore
interessato  tutte  le  informazioni  previste dalle lettere e) ed f)
dello  stesso  articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati  i  livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
  2.  Su  richiesta,  e'  fornita  agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
  3.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro, le cartelle
sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
  Art.  60-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori).
-  1.  La  consultazione  e  partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti  sono  attuate  ai  sensi delle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo V.
  Art.  60-ter  decies  (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei
Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome,  e'  istituito senza oneri per lo
Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento
dei  valori  limite  di esposizione professionale e dei valori limite
biologici  relativi  agli  agenti chimici. Il Comitato e' composto da
nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica
e  sanitaria  di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute
su  proposta  dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL e della
Commissione  tossicologica  nazionale,  tre  in  rappresentanza della
Conferenza  dei  Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, anche su proposta
dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del
supporto  organizzativo  e  logistico  della direzione generale della
tutela  delle  condizioni  di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
  2. Con uno e piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali  e  della  salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro per le attivita' produttive, la Commissione di cui al com-ma
1  e  le  parti  sociali,  sono  recepiti  i  valori  di  esposizione
professionale  e  biologici obbligatori predisposti dalla Commissione
europea,  sono  altresi'  stabiliti  i  valori limite nazionali anche
tenuto   conto   dei   valori  limite  indicativi  predisposti  dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater,
quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di  normative  e  specifiche  comunitarie  o  internazionali  e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
  3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 e' inoltre determinato il
rischio  moderato  di  cui  all'articolo  60-quinquies,  comma  2, in
relazione  al  tipo,  alle  quantita'  ed  alla esposizione di agenti
chimici,  anche  tenuto  conto  dei  valori limite indicativi fissati
dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
  4.  Nelle  more  dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con
uno  o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e  della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome, possono essere
stabiliti,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  i parametri per l'individuazione del
rischio  moderato  di  cui  all'articolo 60-quinquies, comma 2, sulla
base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei     prestatori    di    lavoro    interessate    comparativamente
rappresentative.  Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente
periodo,  la  valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro".

          Note all'art. 2:
              -   Il   decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti)  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
              -  Le  norme  contenute  nel titolo VII del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 626 del 1994 (articoli da 60 a 72)
          riguardano la protezione da agenti cancerogeni mutageni.
              -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  66
          (Attuazione  delle  direttive  97/42/CE  e  1999/38/CE, che
          modificano   la   direttiva   90/394/CEE,   in  materia  di
          protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da
          esposizione  ad  agenti  cancerogeni  o mutageni durante il
          lavoro)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 24 marzo
          2000, n. 70.
              -  Il  decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione
          della  direttiva  94/55/CE  del  Consiglio  concernente  il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  al  trasporto  di  merci pericolose su strada) e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282.
              -  Il  decreto  ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione
          della  direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea
          che  adegua  al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128.
              - Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione
          della  direttiva  1999/47/CE  della Commissione dell'Unione
          europea,  che  adegua  per  la  seconda  volta al progresso
          tecnico   la   direttiva   94/55/CE)   e'   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 22 ottobre
          1999, n. 249.
              -   Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n.  41
          (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al
          trasporto  di  merci pericolose per ferrovia) e' pubblicato
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          27 febbraio 1999, n. 48.
              - La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre
          1994,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli   Stati   membri   relative  al  trasporto  di  merci
          pericolose   su   strada,   e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
          12 dicembre 1994, n. L319.
              - L'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio,
          del  13 settembre  1993,  relativa  alle  condizioni minime
          necessarie  per  le  navi  dirette  a porti marittimi della
          Comunita'   o   che  ne  escono  e  che  trasportano  merci
          pericolose o inquinanti, cosi' recita:
              "Art.   2.  -  Ai  fini  della  presente  direttiva  si
          intendono per:
                a) "operatore  :  il  proprietario,  il noleggiatore,
          l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
                b) "nave  :  qualsiasi  nave  da  carico, petroliera,
          chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto
          della  Comunita'  o  che  ne  esce  e  che  trasporta merci
          pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
                c) "merci  pericolose : quelle merci classificate nel
          codice  IMDG,  inclusi  i materiali radioattivi di cui alla
          raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo
          19 del codice IGC;
                d) "merci inquinanti :
                  idrocarburi,  secondo  la definizione della MARPOL,
          allegato l;
                  sostanze  liquide  nocive,  secondo  la definizione
          della MARPOL, allegato 2;
                  sostanze  dannose,  secondo  la  definizione  della
          MARPOL, allegato 3;
                e) "MARPOL  :  la Convenzione internazionale del 1973
          sulla  prevenzione  dell'inquinamento  causato da navi e il
          relativo protocollo del 1978, in vigore il 1 gennaio 1998;
                f) "codice  IMDG : il codice marittimo internazionale
          per  il  trasporto  delle  merci  pericolose  vigente  il 1
          gennaio 1997;
                g) "codice  IBC : il codice internazionale OMI per la
          costruzione   e  l'armamento  delle  navi  che  trasportano
          sostanze  chimiche  pericolose alla rinfusa, in vigore il 1
          luglio 1998;
                h) "codice  IGC : il codice OMI internazionale per la
          costruzione   e   l'attrezzatura   delle  navi  addette  al
          trasporto  di  gas  liquefatti alla rinfusa, in vigore il 1
          luglio 1998;
                i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza
          IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di
          plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo
          di navi, in vigore al 1 gennaio 1998;
                j) "risoluzione   IMO   A.851(20)  :  la  risoluzione
          851(20)   dell'Organizzazione   marittima   internazionale,
          adottata  dall'assemblea  nella 20a sessione il 27 novembre
          1997,  avente  per  titolo  "General  principles  for  ship
          reporting   systems   and   ship   reporting  requirements,
          including  guidelines  for  reporting  incidents  involving
          dangerous   goods,   harmful   substances   and/or   marine
          pollutants  (Principi  generali  dei  sistemi di notifica e
          norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per
          la  notifica  di  sinistri  in  cui  sono  coinvolte  merci
          pericolose,  sostanze  nocive  e/o  sostanze inquinanti per
          l'ambiente marino);
                k) "autorita'   competenti   :   le  autorita'  e  le
          organizzazioni   designate  dagli  Stati  membri  ai  sensi
          dell'art. 3;
                l) "spedizioniere/caricatore  :  una  persona  che ha
          stipulato  un contratto per il trasporto di merci via mare,
          o  la  persona  nel cui nome o per conto della quale, viene
          stipulato il contratto.".
              -   Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze   pericolose)   e'   pubblicato   nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58.
              -   Il  decreto  legislativo  16 luglio  1998,  n.  285
          (Attuazione   di   direttive   comunitarie  in  materia  di
          classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
          pericolosi,  a  norma  dell'art.  38  della legge 24 aprile
          1998,  n.  128)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1998, n. 191.
              -   Il  decreto  ministeriale  10 marzo  1998  (Criteri
          generali   di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
          dell'emergenza  nei  luoghi  di  lavoro)  e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  7 aprile
          1998, n. 81.
              -   Il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  493
          (Attuazione   della   direttiva  92/58/CEE  concernente  le
          prescrizioni  minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
          salute  sul  luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  23 settembre 1996, n.
          223.
              -  L'art.  8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
          277   (Attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge
          30 luglio 1990, n. 212) cosi' recita:
              "Art.  8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
          agenti  chimici,  fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui
          il  lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
          connessi  all'esposizione  ad  un agente chimico o fisico o
          biologico,  sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
          comportante  esposizione  ad  un  agente, in conformita' al
          parere  del  medico  competente  e'  assegnato,  in  quanto
          possibile,  ad  un  altro posto di lavoro nell'ambito della
          stessa  azienda. Avverso il parere del medico competente e'
          ammesso   ricorso,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
          Tale  organo  riesamina  la  valutazione  degli esami degli
          accertamenti  effettuati  dal medico competente disponendo,
          dopo  eventuali  ulteriori  accertamenti,  la conferma o la
          modifica  o  la  revoca delle misure adottate nei confronti
          dei lavoratori.
              2.  Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
          mansioni  inferiori conserva la retribuzione corrispondente
          alle  mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
          originaria.  Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
          1egge  20 maggio  1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
          adibito a mansioni equivalenti o superiori.
              3.  I  contratti  collettivi  di lavoro stipulati dalle
          associazioni     sindacali     di    categoria maggiormente
          rappresentative,  sul piano nazionale, dei datori di lavoro
          e   dei   lavoratori   determinano   il   periodo   massimo
          dell'allontamento temporaneo agli effetti del comma 2.".

                              Art. 3.
                              Sanzioni
  1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti:
"60-quater,  commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7;".
  2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti:
"60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
  3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le  parole:  "55,  comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le
seguenti:  "60-quater,  commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies;
60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7,".
  4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:
"60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
  5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le  parole:  "17,  comma  1, lettere b), d), h) e l)"
aggiungere le seguenti: "60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
60-undecies;".
          Note all'art. 3:
              -  L'art. 89 del gia' citato decreto legislativo n. 626
          del 1994 cosi' recita:
              "Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e  dai  dirigenti).  - 1. Il datore di lavoro e' punito con
          l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre
          milioni  a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
          commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi
          1,  4  e  5;  69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86,
          comma 2-ter.
              2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q);  7,  comma  2;  12,  commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
          comma  1;  22,  commi  da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
          commi  3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
          e  5;  36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
          6),  d)  e  g)  e  5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55,
          commi  1,  3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
          comma 1; 66, comma 2; 67, commi l e 2; 68; 69, commi 1, 2 e
          5,  lettera  b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;
          81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
                b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la
          violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
          lettere  c),  f), g), i), m) e p); 7, commi l e 3; 9, comma
          2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
          4,  lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66,
          commi  1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3;
          77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi l e 4; 87, commi l e 2.
              3.  Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
          lire  sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
          5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
          8; 87, commi 3 e 4".
              -  L'art. 90 del gia' citato decreto legislativo n. 626
          del 1994 cosi' recita:
              "Art.  90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1.
          I preposti sono puniti:
                a) con  l'arresto  sino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire due milioni per la violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q);  7,  comma  2;  12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15,
          comma  1;  30,  commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35,
          commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
          38,  41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma
          2;  54;  55,  commi  1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
          comma 1; 67, commi l e 2; 68; 69, commi l e 2; 78, comma 2;
          79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
                b) con  l'arresto  sino  a un mese o con l'ammenda da
          lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli
          articoli  4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi
          1,  lettera  b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e
          c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
          56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".
              -  L'art. 92 del gia' citato decreto legislativo n. 626
          del 1994 cosi' recita:
              "Art.   92   (Contravvenzioni   commesse   dal   medico
          competente). - 1. Il medico competente e' punito:
                a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  un milione a lire sei milioni per la violazione degli
          articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4;
          86, comma 2-bis;
                b) con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire tre milioni per la violazione
          degli  articoli  17,  comma  1,  lettere  e), f), g) ed i),
          nonche' del comma 3 e 70, comma 2.".

 
                               Art. 3.
                              Sanzioni
  1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti:
"60-quater,  commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7;".
  2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti:
"60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
  3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le  parole:  "55,  comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le
seguenti:  "60-quater,  commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies;
60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7,".
  4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:
"60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
  5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994  dopo  le  parole:  "17,  comma  1, lettere b), d), h) e l)"
aggiungere le seguenti: "60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
60-undecies;".
          Note all'art. 3:
              -  L'art. 89 del gia' citato decreto legislativo n. 626
          del 1994 cosi' recita:
              "Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e  dai  dirigenti).  - 1. Il datore di lavoro e' punito con
          l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre
          milioni  a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
          commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi
          1,  4  e  5;  69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86,
          comma 2-ter.
              2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q);  7,  comma  2;  12,  commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
          comma  1;  22,  commi  da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
          commi  3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
          e  5;  36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
          6),  d)  e  g)  e  5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55,
          commi  1,  3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
          comma 1; 66, comma 2; 67, commi l e 2; 68; 69, commi 1, 2 e
          5,  lettera  b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;
          81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
                b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la
          violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
          lettere  c),  f), g), i), m) e p); 7, commi l e 3; 9, comma
          2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
          4,  lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66,
          commi  1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3;
          77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi l e 4; 87, commi l e 2.
              3.  Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
          lire  sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
          5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
          8; 87, commi 3 e 4".
              -  L'art. 90 del gia' citato decreto legislativo n. 626
          del 1994 cosi' recita:
              "Art.  90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1.
          I preposti sono puniti:
                a) con  l'arresto  sino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire due milioni per la violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q);  7,  comma  2;  12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15,
          comma  1;  30,  commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35,
          commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
          38,  41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma
          2;  54;  55,  commi  1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
          comma 1; 67, commi l e 2; 68; 69, commi l e 2; 78, comma 2;
          79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
                b) con  l'arresto  sino  a un mese o con l'ammenda da
          lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli
          articoli  4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi
          1,  lettera  b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e
          c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
          56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".
              -  L'art. 92 del gia' citato decreto legislativo n. 626
          del 1994 cosi' recita:
              "Art.   92   (Contravvenzioni   commesse   dal   medico
          competente). - 1. Il medico competente e' punito:
                a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  un milione a lire sei milioni per la violazione degli
          articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4;
          86, comma 2-bis;
                b) con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire tre milioni per la violazione
          degli  articoli  17,  comma  1,  lettere  e), f), g) ed i),
          nonche' del comma 3 e 70, comma 2.".

                                     Art. 4.
                                Norme transitorie

1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.


                               Art. 5.
                             Abrogazioni
  1.  Il  Capo  II  e  gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
  2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.
  3.  Le  voci  da  1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
          Note all'art. 5:
              -   Il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277
          (Attuazione  delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
          n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
          protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da
          esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
          il  lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
          n.  212)  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200.
              -   Il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  77
          (Attuazione  della  direttiva  n.  88/364/CEE in materia di
          protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
          agenti  chimici,  fisici  e  biologici  durante il lavoro),
          abrogato  dal  presente  decreto legislativo, e' pubblicato
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          13 febbraio 1992, n. 36.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
          1956,  n.  303  (Norme generali per l'igiene del lavoro) e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105.

                              Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto,
della  Costituzione  e  fatto  salvo  quanto  previsto dalla legge di
procedura   dello   Stato   di  cui  al  medesimo  articolo  117,  le
disposizioni  del  presente  decreto si applicano per le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che non abbiano ancora
provveduto  per  la  parte di propria competenza al recepimento della
direttiva  98/24/CE,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore della
normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale  normativa  di  attuazione e' adottata nel rispetto dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
          Note all'art. 6:
              -  L'art.  117, comma quinto, della Costituzione, cosi'
          recita:
              "Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".

 

 
Art. 7.
  1.  Al  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:

                                                    Allegato VIII-ter
                                (articolo 60-ter, comma 1, lettera d)

             VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE


EINECS    CAS    NOME AGENTE         VALORI     LIMITE      NOTAZIONE
                                     8 ore4      Breve
                                                Termine5
                                  mg/m3   Ppm  mg/m3   ppm
                                      5          3      7
              Piombo inorganico e
              suoi composti         0,15

    1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.
    2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
    3.  La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione
indica  la  possibilita'  di assorbimento significativo attraverso la
pelle.
    4.  Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di
8 ore.
    5.  Valore  limite  al  di  sopra  del  quale  non vi deve essere
esposizione  e  si  riferisce  ad  un  periodo  di  15  minuti se non
altrimenti specificato.
    6. mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.
    7. ppm parti per milione di aria (ml/m2).

                                                 Allegato VIII-quater
                                    (art. 60-ter, comma 1, lettera e)
VALORI  LIMITE  BIOLOGICI  OBBLIGATORI  E  PROCEDURE  DI SORVEGLIANZA
                              SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
    1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello
di  piombo  nel  sangue  (PdB)  con  l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore  limite  biologico  e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per  le  lavoratrici  in  eta'  fertile  il  riscontro  di  valori di
piombemia  superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
    2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
      l'esposizione   a   una  concentrazione  di  piombo  nell'aria,
espressa  come  media  ponderata  nel  tempo calcolata su 40 ore alla
settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
      nei  singoli  lavoratori  e' riscontrato un contenuto di piombo
nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.

                                              Allegato VIII-quinquies
                                           (art. 60-novies, comma 1)

                               DIVIETI
a) Agenti chimici

N. EINECS (1)    N. CAS (2)   Nome dell'agente   Limite di concen-
                                                  trazione per
                                                  l'esenzione
     -                -               -                 -
202-080-4          91-59-8   2-naftilammina e      0.1% in peso
                              suoi sali
202-177-1          92-67-1   4-amminodifenile      0,1% in peso
                              e suoi sali
202-199-1          92-87-5   Benzidina e suoi      0,1% in peso
                              sali
202-204-7          92-93-3   4-nitrodifenile       0,1% in peso


                                  |   Direttore intrdipartimentale
         Stato di origine         |    dell'industria competente
---------------------------------------------------------------------
                                  |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
                                  |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio                            |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca                         |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia                            |
---------------------------------------------------------------------
  a) Valle d'Aosta, Piemonte,     |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto  |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia      |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
                                  |Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
                                  |boulevard Périer 13285 Marseille
  b) Altre regioni                |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
                                  |Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo                       |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
                                  |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi                       |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca       |
---------------------------------------------------------------------
  a) Rhénanie, Westphalie         |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein     |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême                   |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
  b) Bade-Wurtemberg, Bavière,    |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Lorraine 1, rue Eugène Schneider
  c) Sarre                        |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito                       |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
                                  |Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda                           |75570 Paris Cedex 12
                  b) Attivita' lavorative: Nessuna
  (1)  EINECS  European  Inventory  of  Existing  Commercial Chemical
Substance
  (2) CAS Chemical Abstracts Service

                                                Allegato VIII-sexties
                                        (articolo 60-sexies, comma 2)

                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
                 |delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994  |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
                 |generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998  |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
                 |valutazione dell'esposizione per inalazione a
                 |composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997  |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
                 |diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998  |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
                 |assorbimento mediante pompaggio per la
                 |determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
                 |misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
                 |campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
                 |campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli